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Seminari di aggiornamento Accordi Stato Regioni sui PREPOSTI

In attesa del nuovo accordo per la formazione PREPOSTI, Datori di Lavoro, ecc. 

Anche questa volta il legislatore ci ha sbalorditi riuscendo a rendere ancora più ostica la pianificazione della formazione e l'aggiornamento dei preposti alla luce dell'art. 7 e 7ter del D.lgs81/2008 

 

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.(79 Comma così modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.)

 

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. (80-Comma introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”).

Leggendo il testo normativo qui sopra ci sorgono dei dubbi che proponiamo ad Dr. Flader S.: 

  • Va bene svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento in presenza ma la durata di quest’ultimi  finora prevista di 6 ore  con scadenza quinquennale è stata modificata con una scadenza biennale? 

  • E il numero delle ore per l'aggiornamento resta sempre di 6 ore oppure quell'indicazione del D.L. 146/2021 di cui all'Accordo... che non c'è ci acconsente eseguire una formazione mirata diversa dai precedenti Accordi?  

  • Quindi la durata degli aggiornamenti  viene determinata dal DL in funzione della valutazione dei propri rischi ma saranno sempre svolti in presenza ed a cadenza biennale?

  • Per i corsi di formazione dei neo-preposti è invece rimasto tutto invariato oppure la modifica del comma 7 vuol dire che durata e contenuti sono a discrezione del DL fino a nuovi accordi di cui al comma 2?

 

Dedicandomi ai Vostri interessantissimi quesiti osservo quanto segue:

  1. In primo luogo articolo 13, comma 1, lettera d-quinquies, punto 1/a, del decreto-legge 146/2021 citato (legge 215/2021) è chiaro nel legare la durata, i contenuti e le modalità della formazione del datore di lavoro (che non sia anche RSPP) ad un accordo fra Stato e Regioni. Questo accordo si sarebbe dovuto raggiungere entro il 30.06.2022, ma ad oggi non esiste ancora, per cui questa formazione ad oggi non è ancora obbligatoria e, se il datore di lavoro in questione volesse frequentare dei corsi in materia di sicurezza del lavoro, il relativo riconoscimento dopo l’eventuale accordo predetto e comunque legato alle disposizioni transitorie dello stesso;
  2. More tempore è intervenuto anche l’articolo 9-bis del decreto-legge 24/2022 e successive modifiche deve essere coordinato con l’articolo 37, comma 7-ter, del TU sicurezza. Secondo la disposizione citata, in attesa di un accordo fra Stato e Regioni (quello atteso per il 30.06.2022), la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. La norma speciale dell’articolo 37, comma 7-ter, richiede quindi per il preposto in ogni caso un aggiornamento biennale in presenza;
  3. È evidente il ritardo dell’accordo in questione, mentre – tenuto conto che le disposizioni di legge valgono solo per il futuro – l’aggiornamento biennale dei preposti partirà dalla fine del 2023, per cui ad oggi c’è la cadenza, ma non il resto. Non ho ovviamente certezze in relazione all’aggiornamento degli accordi Stato-Regioni, ma presuppongo che dopo l’estata l’Ispettorato nazionale del lavoro prenderà posizione sulle modalità di aggiornamento dei preposti. Poiché l’aggiornamento quinquennale di 6 ore per i preposti era ritenuta formazione “adeguata e sufficiente”, la mera riproposizione dei contenuti e delle durate dell’aggiornamento quinquennale a cadenza biennale soddisfa in ogni caso il minimo di legge;
  4. Nel frattempo i contratti collettivi dell’industria edile e dell’artigianato edile prevedono che l’aggiornamento quinquennale dei lavoratori venga ripetuta ogni tre anni, a decorrere dall’aggiornamento in scadenza dopo la firma del contratto. Pertanto in questo settore la durata, i contenuti e le modalità dell’aggiornamento devono essere riproposti ogni tre anni;
  5. Per la prima formazione del preposto, non meglio disciplinata dall’articolo 37, quanto previsto dall’accorso Stato-Regioni 221/2011 è stato reputato “adeguato e sufficiente”, per cui rimane in piedi fino all’entrata in vigore del nuovo accordo. S’intende che i contenuti della formazione devono essere declinati secondo i fattori di rischio effettivamente esistenti sul luogo di lavoro, ma nel rispetto delle previsioni di cui al punto 5 e 5-bis dell’accordo 221/2011 citato.

  Sieghart Flader