STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA SICUREZZA

DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

ADES

 

Arte. 1 - COSTITUZIONE.

E 'costituita la "Associazione degli esperti della sicurezza della Provincia di Bolzano" in breve ADES. L'associazione ha sede a Bolzano presso il Comitato Paritetico Territoriale nella sede protempore.

Mediante delibera del consiglio direttivo si possono stabilire diverse sedi amministrative e istituire degli uffici territoriali distaccati.

Mediante delibera dell'assemblea si possono istituire delle sezioni specializzate per materia se non già previste dall'allegato del presente statuto.

Arte. 2 - SCOPI

L'associazione, che esercita la propria attività senza fine di lucro, ha i seguenti scopi:

  • tutela ed ordinamento professionale,
  • formazione ed aggiornamento professionale,
  • collaborazione con aziende ed enti per tutti i problemi attinenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e agli incendi,
  • elaborazione di soluzioni tecniche attinenti alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro e agli incendi, con relativa promozione nel campo applicativo e in sede legislativa.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione può aderire ad altre organizzazioni anche internazionali, operanti per la prevenzione e l'igiene anzidette.

In specie l'associazione aderirà all'associazione nazionale degli esperti della sicurezza o equivalente più rappresentativa; il consiglio direttivo attuerà le relative procedure.

Arte. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni presenti e futuri, materiali e immateriali dei quali l'associazione ha la disponibilità. In specifiche costituzioni patrimonio dell'associazione le quote associative versate dai soci nonchè ogni altra entrata proveniente dall'attività svolta e indirizzata a raggiungere i scopi sociali

Art 4 - SOCI

Possono aderire all'associazione quali soci ordinari gli "Esperti della sicurezza" iscritti nel relativo albo professionale tenuto dagli uffici competenti provinciali

Possono altresì aderire all'associazione nella veste di soci ordinari

- gli addetti alla sicurezza presso aziende ei formatori con attività continua. i quali entrambi provino di avere almeno due anni di effettiva esperienza nel campo specifico e che un giudizio del consiglio dispongano di una qualificazione corrispondente a quella degli "Esperti di sicurezza",

- eccezionalmente coloro che un giudizio del consiglio direttivo hanno esperienza analoga ed equivalente a quella dei citati addetti alla sicurezza presso le aziende.

Possono aderire all'associazione come soci sostenitori persone fisiche e giuridiche private e pubbliche altrimenti interessate ai problemi della prevenzione degli infortuni dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli incendi.

Il consiglio direttivo può una sua scelta nominare soci benemeriti per motivi di riconoscimento verso persone, che con la loro attività hanno aiutato e sostenuto l'associazione nel raggiungere i suoi scopi.

Arte. 5 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Si diventa socio ordinario o sostenitore con l'accoglimento della domanda di adesione da parte del consiglio direttivo a partire dal 1 ° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta; la durata del rapporto associativo è indeterminata finchè sussistono presupposti dell'art. 4.

Il socio può recedere dal rapporto associativo dando comunicazione per iscritto al consiglio direttivo; il recesso avrà effetti dall'anno successivo di quello della disdetta.

Può essere escluso dall'associazione, mediante deliberazione del consiglio direttivo, in qualunque momento, per gravi inadempimenti o comportamento altrimenti lesivo di interessi associativi e per il ritardo di oltre un anno nel pagamento delle quote associative.

Il fatto che determina l'esclusione deve essere contestato per iscritto al socio contravvenendo, il quale può, entro dieci giorni successivi alla comunicazione presentare al consiglio direttivo una memoria difensiva scritta. Il consiglio direttivo, esaminato la contestazione e le difese, sentito il socio ed altri occorrendo, ove ritiene le mancanze lesive dell'ordinamento o degli interessi associativi, può infliggere una sanzione disciplinare, dall'ammonizione scritta alla sospensione dell'attività associativa fino a sei mesi, e fino alla risoluzione del rapporto associativo, una seconda gravità dei fatti e della rilevanza degli interessi associativi lesi.

Arte. 6 - CITAZIONE ASSOCIATIVA

I soci ordinari e sostenitori sono tenuti a versare una quota di iscrizione e la quota annuale nelle misure e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

Arte. 7 - ORGANI

L'associazione presta la sua attività tramite i seguenti organi:

  •  l'assemblea generale come organo sovrano,
  •  il consiglio direttivo,
  •  l'esecutivo,
  •  il collegio dei revisori dei conti.

Arte. 8 - ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è costituita dai soci ordinari di cui all art. 4. Compete all'assemblea ordinaria:

  • nominare il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti;
  • approvare il bilancio di previsione ed il conto finale;
  • determinare le quote associative;
  • approvare la relazione del consiglio direttivo sull'attività svolta e sui programmi per l'avvenire;
  • deliberare sui ricorsi avverso attività del consiglio direttivo;
  • istituire sezioni specializzate ordinandone il funzionamento, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Competi all'assemblea straordinaria:

  • deliberare sulle modifiche del presente statuto;
  • deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione.

Arte. 9 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo in via ordinaria almeno annualmente.

Va sempre convocata con avviso scritto, spedito almeno 15 giorni prima dell'adunanza, che indichi gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la app dei soci ordinari. La seconda convocazione, che comunque può essere indetta al più presto 24 ore dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno 4/5 dei soci ordinari, e, in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 3/4 dei soci ordinari.

Le deliberazioni sono prese a migliori dei voti. Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'assemblea, salvo per le nomine del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, che devono avvenire per scrutinio segreto.

Il socio ordinario, impossibilitato a partecipare all'assemblea, può delegare allo scopo per iscritto altro socio ordinario. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Alle assemblee possono partecipare anche i soci sostenitori con facoltà di intervenire nella discussione degli argomenti di loro interesse, ma senza diritto di voto. I lavori dell'assemblea sono diretti da un presidente e verbalizzati da un segretario, ambedue nominati all'inizio dell'adunanza.

Arte. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da almeno 11 membri scelti tra i soci ordinari associati da più di tre anni. Il numero dei membri viene determinato dall'assemblea in seguito a specifica proposta del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e ha tutti i poteri per provvedere all'amministrazione dell'associazione per la realizzazione degli scopi sociali salvo il rispetto delle funzioni proprie dell'assemblea.

E validamente riunito quando sia presente la maggior parte dei membri, che all'uopo non possono farsi rappresentare, e validamente delibera a dei voti. A parità dei voti è decisivo il voto del presidente.

Arte. 11 - ESECUTIVO

L'esecutivo è nominato dal consiglio direttivo tra i propri membri per scrutinio segreto ed è costituito da:

  • presidente
  • segretario
  • cassiere

Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione, e può delegare occorrendo al vicepresidente. Il presidente elegge il vicepresidente tra i membri del consiglio. L'esecutivo provvede per l'esecuzione delle decisioni del consiglio direttivo ed in caso di urgenza adotta le decisioni di competenza del medesimo consiglio direttivo, salvo ratifica.

Arte. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e dura in carica tre anni. I membri effettivi eleggono tra loro il presidente, con libero procedimento. Il collegio controlla l'amministrazione dell'associazione, verificando le operazioni di cassa accertando la regolare tenuta della contabilità, esaminando il conto consuntivo. Il collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto ordinatrici della attività dell'associazione.

Arte. 13 - SEZIONI SPECIALIZZATE

Le sezioni specializzate, una volta create secondo quanto disposto dall 'articolo 1, vengono inserite nell'elenco allegato al presente statuto, che ne fa parte integrante

 

ALLEGATO SEZIONI SPECIALIZZATE

1. SEZIONE SPECIALIZZATA: EDILIZIA

È istituita la sezione specializzata per l'edilizia. Essa si occupa degli argomenti attinenti alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro e alla prevenzione incendi nelle costruzioni edili.

È composto da tre soci ordinari, di cui il relatore è designato dal consiglio direttivo scelto tra i suoi membri, e gli altri due scelti a loro volta dal relatore fra i competenti per materia.

È tenuta a elaborare delle relazioni e soluzioni tecniche, pareri e perizie nel campo specifico, e annualmente deve rendere conto per iscritto al consiglio direttivo dell'attività svolta e dei mezzi impegnati.